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EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEL NOSTRO ISTITUTO

EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEL NOSTRO ISTITUTO

Descrizione

MODULO PER EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEL NOSTRO ISTITUTO

L’art. 43, comma 5, del D.I. n. 129/2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”, prevede che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possano accettare donazioni, eredità o legati anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non contrastino con le finalità istituzionali.

Sarà necessario un provvedimento formale di accettare una donazione, un’eredità o un legato, espressa dal Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto.

Inoltre, preventivamente sarà necessario che l’accettazione formale venga deliberata dal Consiglio di Istituto dell’ente, appositamente convocato. Al riguardo si veda l’art. 45 del D.I. 129/2018 che prevede: “Il Consiglio d’istituto delibera in ordine:

a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni”.

Non è invece necessario acquisire alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale.

Se la donazione ha ad oggetto la partecipazione a società di persone e società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete, le istituzioni scolastiche devono dismettere tali partecipazioni, nel rispetto della normativa indicata nel D.I. 129/2018.

Agevolazioni fiscali per chi esegue donazioni alle scuole.

È utile ricordare che a chi fa donazioni in denaro in favore delle Istituzioni Scolastiche, pubbliche ma anche paritarie, che siano finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’Offerta Formativa sono riconosciute apposte agevolazioni fiscali previste dalla legge, al pari delle donazioni in favore delle ONLUS. Nello specifico è prevista la detraibilità al 19% delle erogazioni (senza limite alla donazione) per quelle eseguite dalle persone fisiche, e la deducibilità nella misura massima del 2% del reddito dichiarato e comunque non oltre i 70.000,00 € per le donazioni eseguite dalle persone giuridiche.

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